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D.Lvo 17/03/1995 n. 230b) per l'abilitazione di secondo e primo grado: - laurea o diplomi universitari in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria. 10. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel primo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati 10.1. Il richiedente l'iscrizione al primo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di: -natura e proprietà della radiazione elettromagnetica ionizzante, mo- dalità di interazione con la materia; -caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature emittenti raggi X, parametri radioprotezionistici, carico di lavoro, barriere primarie e secondarie, loro progettazione e verifica; - rilevazione e dosimetria dei raggi X, principi teorici, grandezze, teoria della cavità, metodi e strumenti di misura; -dosimetria personale per esposizione a raggi X, dosimetri e principi di funzionamento; -effetti nocivi sull'uomo delle radiazioni ionizzanti; - disposizioni legislative e normative tecniche sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti; -protezione della popolazione; -controlli di qualità di qualità su apparecchiature radiologiche. 11. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel secondo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati 11.1. Il richiedente l'iscrizione al secondo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati al precedente punto 10, in materia di: - rilevazione e misura dei raggi X e gamma di energia fino a 10 Mev; -rilevazione e misure di flusso delle particelle elementari cariche, dose assorbita; -principali impieghi delle sostanze radioattive nell'industria, nella ricerca scientifica e nella medicina; -manipolazione di materie radioattive, progettazione di laboratori e reparti per impieghi medici e nella ricerca scientifica, contaminazione superficiale ed interna, limiti derivati, sistemi di rilevazione e misura per i singoli radioisotopi, calcolo della dose assorbita per contaminazione interna, trattamento dei rifiuti radioattivi, trasporto di materiali radioattivi; -cenni sulla radiazione neutronica; -controlli di qualità su apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare. 12. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel terzo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati 12.1. Il richiedente l'iscrizione al terzo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati nei precedenti punti 10 e 11, anche in materia di: -misura e rilevazione dei flussi di neutroni, spettrometria, principi e strumenti di misura; -dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalità; - radioprotezione nel campo dell'irradiazione neutronica, progettazione di barriere; -caratteristiche di installazione e di funzionamento, con particolare riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, delle sorgenti emittenti neutroni; - caratteristiche di installazione, autorizzazione e gestione, con rifermento al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di cui all'art. 7; -situazioni di emergenza nucleare. 13. Titoli di studio per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati 13.1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati è richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia nonchè del titolo di medico competente ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626. 14. Contenuto dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati 14.1. Il richiedente l'iscrizione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie da lavoro, nonchè dei problemi particolari riguardanti la patologia, la clinica, l'igiene del lavoro, la radiobiologia e la radiopatologia, la radiotossicologia e la medicina legale connesse con l'impiego delle radiazioni ionizzanti. E' richiesta altresì un'adeguata conoscenza dei problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti e delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la relativa tutela. Il richiedente deve altresì dimostrare di conoscere gli elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione. 15. Cancellazioni 15.1. La cancellazione dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati si effettua: a) per disposizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 93; b) in caso di esercizio dell'attività durante periodi di sospensione di- sposta dal Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro ai sensi dell'art. 93; c) su domanda dell'iscritto.
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